Art. 6.
(Registri regionali).

      1. Ogni regione provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione, presso gli assessorati regionali competenti per la sanità, di un registro per gli esercenti le attività di tatuaggio e di piercing.
      2. Hanno l'obbligo di iscrizione nel registro regionale di cui al comma 1 per esercitare le attività di tatuaggio e di piercing:

          a) coloro che hanno conseguito l'attestato di cui agli articoli 3 o 4;

          b) coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 4.

      3. Gli assessorati regionali competenti per la sanità determinano la tariffa di iscrizione al registro a carico dei soggetti di cui al comma 2.